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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1967, n. 460

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1967, n. 628 (in G.U. 05/08/1967, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1967 al: 5-8-1967
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili urbani, da ultimo protratti fino al 30 giugno 1967 dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, nonché del vincolo di destinazione alberghiera, da ultimo contemplato dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, commercio e artigianato, e per il turismo e spettacolo; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967, per gli alloggi composti di tre o più vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 per tutti gli altri alloggi.
Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri, ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, semprechè tali conduttori o subconduttori dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili.
Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 qualora il conduttore o il subconduttore, e i componenti la famiglia anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967, per un reddito superiore a lire due milioni.