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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1967, n. 460

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1967, n. 628 (in G.U. 05/08/1967, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-6-1967
al: 5-8-1967
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme  per  la
ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili
urbani,  da  ultimo  protratti  fino al 30 giugno 1967 dalla legge 23
dicembre   1966,   n.  1123,  nonche'  del  vincolo  di  destinazione
alberghiera,  da  ultimo  contemplato  dal  decreto-legge 23 dicembre
1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per la grazia e giustizia di concerto
coi  Ministri  per  il  bilancio,  per le finanze, per il tesoro, per
l'industria, commercio e artigianato, e per il turismo e spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  e  di  sublocazione di immobili urbani
adibiti  ad  abitazione, gia' prorogati dalla legge 23 dicembre 1966,
n.  1123,  sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967, per
gli  alloggi  composti  di  tre  o  piu' vani abitabili con indice di
affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 per tutti gli
altri alloggi.
  Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti
per  i  conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore
del  presente decreto siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri,
ovvero  versino  in  condizioni  di  grave disagio economico, quali i
ciechi  e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, del
lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o
sul lavoro, sempreche' tali conduttori o subconduttori dimostrino che
i  loro  proventi  e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non
superino complessivamente le lire centomila mensili.
  Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 qualora
il  conduttore  o  il  subconduttore,  e  i  componenti  la  famiglia
anagrafica,  siano  iscritti,  ai fini dell'imposta complementare per
l'anno 1967, per un reddito superiore a lire due milioni.