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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1337

Costituzione e funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i servizi del Ministero delle finanze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  21-3-1967 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, con il quale il Ministro per le finanze venne autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, concernente la istituzione del ruolo organico del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze da impiegare presso Centri di elaborazione dei dati;
Considerata la necessità di assicurare la raccolta sistematica e la elaborazione delle informazioni per l'anagrafe tributaria in relazione al riordinamento dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il servizio di raccolta e di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria è svolto in dieci Centri zonali ed in un Centro nazionale.
La sede e la circoscrizione di ogni Centro zonale sono stabilite nell'allegato A) al presente decreto.
Il Centro nazionale dell'anagrafe tributaria ha sede in Roma.