stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1337

Costituzione e funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i servizi del Ministero delle finanze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-1967
al: 24-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  12,  ultimo  comma, del regio decreto-legge 7 agosto
1936,  n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, con il
quale  il  Ministro  per  le  finanze venne autorizzato ad emanare le
disposizioni   occorrenti  per  la  formazione  ed  il  funzionamento
dell'anagrafe tributaria;
  Vista  la  legge 15 giugno 1965, n. 703, concernente la istituzione
del  ruolo  organico  del  personale per i servizi meccanografici del
Ministero  delle  finanze  da impiegare presso Centri di elaborazione
dei dati;
  Considerata  la  necessita' di assicurare la raccolta sistematica e
la  elaborazione  delle  informazioni  per  l'anagrafe  tributaria in
relazione  al  riordinamento dei servizi meccanografici del Ministero
delle finanze;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  servizio  di raccolta e di elaborazione dei dati per l'anagrafe
tributaria  e'  svolto  in  dieci  Centri  zonali  ed  in  un  Centro
nazionale.
  La  sede  e  la circoscrizione di ogni Centro zonale sono stabilite
nell'allegato A) al presente decreto.
  Il Centro nazionale dell'anagrafe tributaria ha sede in Roma.