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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 28

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere d), e), f), g), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dallo articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo accertamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT MORO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE