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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 28

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  provvidenze  previste  dall'articolo 1, lettere d), e), f), g),
della  legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dallo articolo 5 della
legge  26  luglio  1965,  n. 969, sono estese anche a quelle opere di
riparazione  e  di  ricostruzione  che  i  soggetti interessati, data
l'urgenza,  hanno  eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento
statale,  sempre  che,  anteriormente  al loro inizio, sia stata data
comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure
detto  ufficio  abbia  proceduto, anche in modo sommario, al relativo
accertamento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - MANCINI

                                                       Visto,      il
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