stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1142

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1967)
nascondi
Testo in vigore dal: 25-4-1967
aggiornamenti all'articolo
      La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno
  approvato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               PROMULGA

  la seguente legge:
                                Art. 1.

    E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
  concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione
  e  per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e
  mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi
  nello  stato  di  previsione del Ministero dei lavori pubblici, per
  provvedere,  in  conseguenza  delle  alluvioni,  mareggiate e frane
  verificatesi nell'autunno 1966:
      a)  alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e),
  f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
      b)  alla  riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati,
  policlinici  e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di
  ogni ordine e grado;
      c)  al  ripristino,  a totale carico dello Stato, di ogni altra
  opera  di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche
  di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
      d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
  di  interesse  degli  enti  locali e delle istituzioni pubbliche di
  assistenza  e  beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in
  corso   di   esecuzione   al  momento  degli  eventi  calamitosi  e
  limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;
      e)  al  ripristino,  a  totale  carico dello Stato, delle opere
  idrauliche  di  seconda,  terza,  quarta e quinta categoria e delle
  naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
      f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954,
  n.  640,  da  assegnarsi  in locazione alle famiglie non abbienti e
  rimaste  senza  tetto.  Per  l'attuazione dei programmi di cui alla
  presente   lettera   si   applicano   le   disposizioni   contenute
  nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
      g)  al  ripristino  di  marginamenti e di opere di altra natura
  interessanti le Lagune venete;
      h)  all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case
  di  abitazione  di  recente  costruzione  o in corso di ultimazione
  aventi  le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  5 della legge 2
  luglio  1949,  n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in
  locazione  alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli
  effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del
  decreto-legge   6   settembre   1965,   n.  1022,  convertito,  con
  modificazioni  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti
  sono   effettuati   a   trattativa   privata,   sentito  il  parere
  dell'Ufficio  tecnico  erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove
  occorra,  quello  del Consiglio di Stato sul progetto di contratto,
  ed  entro  i  limiti  di  costo  da  determinarsi nei modi previsti
  dall'articolo  8  del  decreto-legge  6  settembre  1965,  n. 1022,
  convertito  con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179.
  Essi  godono  dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e
  dalla  tassa  di  trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla
  presente  lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei
  decreti  emanati  o  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
  decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
    Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le
  strade non statali, ancora non classificate.
    Le  opere  di  ripristino  previste nel presente articolo possono
  essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
    La  predetta  somma  sara'  stanziata  in  ragione di lire 10.000
  milioni,   di  lire  81.870  milioni  e  di  lire  56.180  milioni,
  rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968".
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la  spesa  di lire 17.500 milioni da iscriversi
  nello  stato  di  previsione del Ministero dei lavori pubblici, per
  provvedere,  a  totale  carico  dello  Stato,  nelle circoscrizioni
  territoriali  di  competenza  degli  Uffici del genio civile per le
  opere marittime:
      a)    al   ripristino,   con   i   miglioramenti   tecnicamente
  indispensabili,  delle  opere dei porti classificati e dei relativi
  impianti  ed  attrezzature  di proprieta' dello Stato e delle opere
  dei  porti  e  degli  approdi di IV classe, distrutte o danneggiate
  dalle mareggiate;
      b)    al   ripristino,   con   i   miglioramenti   tecnicamente
  indispensabili,  delle  opere  a  difesa  marittima  degli abitati,
  distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
      c)  alla  escavazione  straordinaria  nell'ambito  del  demanio
  marittimo;
      d)  alle  opere di difesa marittima dei territori, dei litorali
  nonche'  delle  isole  in  laguna di Venezia, da Chioggia sino alla
  Piave vecchia.
    Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di
  lire  8.000  milioni,  rispettivamente negli anni finanziari 1967 e
  1968".
    All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti,
  l'esecuzione  delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per
  ragioni  tecniche,  ne  sia  riconosciuta  la necessita', puo' aver
  luogo  in  altra  sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano
  inoltre  le  disposizioni  degli  articoli 5, 10 e 11 della legge 9
  aprile 1955, n. 279".
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "I  contributi  per  la riparazione e ricostruzione di fabbricati
  urbani  di  proprieta'  privata  di qualsiasi natura e destinazione
  sono    concessi,   sull'ammontare   della   spesa   effettivamente
  occorrente:
      a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la
  cui  consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani
  e accessori;
      b)  nella  misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi
  la  cui  consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque
  vani e accessori;
      c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
    All'accertamento  della  consistenza dei fabbricati, agli effetti
  del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla
  realta'  delle  schede  del  nuovo catasto edilizio urbano o queste
  siano   state  distrutte  o  perdute,  provvede  l'Ufficio  tecnico
  erariale.
    Si   applicano   le   disposizioni   di   cui  al  secondo  comma
  dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
    L'ammontare  dei  contributi  di cui ai commi precedenti non puo'
  superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare
  e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
    I  limiti  indicati  nel precedente comma non si applicano per la
  riparazione  e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti
  pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e
  degli   edifici   privati   di   interesse   storico,  artistico  e
  monumentale.
    Per  i  fabbricati  di  proprieta'  delle cooperative edilizie si
  applica  soltanto  il  limite  di  lire  5.000.000  per ogni unita'
  immobiliare".
    All'articolo  8,  secondo comma, le parole: "sia inferiore a tale
  somma", sono sostituite dalle altre: "non superi tale somma".
    L'articolo 9 e' soppresso.
    All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
    "Ai  lavori  da  effettuarsi  ai  sensi  degli  articoli  1  e 3,
  provvedono,  secondo  la  rispettiva competenza, il Magistrato alle
  acque,  il  Magistrato  per il Po e i Provveditorati regionali alle
  opere pubbliche.
    L'esecuzione  dei  lavori  di  competenza  di Comuni, Province ed
  altri  Enti  pubblici  e'  attribuita  agli  Enti  medesimi  quando
  forniscano   garanzie   di  provvedere  con  adeguate  attrezzature
  tecniche  e  ne  facciano  richiesta entro il termine di 180 giorni
  dall'entrata  in  vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al
  primo  comma  possono,  inoltre,  anche in deroga alle disposizioni
  vigenti,   delegare  l'esecuzione  degli  altri  lavori  agli  Enti
  interessati  i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate
  attrezzature  tecniche.  In  tali  casi  essi esercitano, per mezzo
  degli  Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle
  opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonche'
  al collaudo e alla liquidazione dei lavori.
    Gli  anzidetti  Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che
  le  case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed
  eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti
  a  carattere  nazionale  designati  per legge ad intervenire per la
  ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'".
    L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    "Entro  il  termine  di  90  giorni  dall'entrata  in  vigore del
  presente  decreto,  possono chiedere di essere ammessi al godimento
  delle   agevolazioni  previste  nei  precedenti  articoli  anche  i
  soggetti  che  abbiano  iniziato  od  eseguito  il ripristino degli
  immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.
    La  concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione
  che   il  competente  Ufficio  del  genio  civile  abbia  accertato
  l'entita' del danno prima del completamento dei lavori e che questi
  corrispondano all'accertamento effettuato.
    Nel  provvedimento  con  cui l'esecuzione delle opere e' affidata
  agli  Enti  pubblici  di  cui  ai  secondo  comma dell'articolo 10,
  l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo
  puo'  dare  atto  ed  approvare  in  via di sanatoria i lavori gia'
  iniziati e le opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed
  autorizzarne la prosecuzione.
    I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono
  essere  delegati  ad  effettuare  l'accertamento  di cui al secondo
  comma  del  presente  articolo, nonche' quello previsto dal secondo
  comma dell'articolo 8".
    All'articolo 13 e' soppresso il secondo comma. Dopo l'articolo 13
  e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  13-bis.  -  Le  famiglie  che  siano  prive di alloggio in
  conseguenza  degli eventi calamitosi, di cui al precedente articolo
  1  hanno  titolo  di  preferenza  nella  assegnazione degli alloggi
  costruiti,  con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti
  pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare".
    All'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "A  favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative
  di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per
  essere  stati  in  tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque
  alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto
  la  perdita  totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali
  lavorazioni,  concimazioni,  semine  ed  altro,  possono concedersi
  sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro".
    Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "In   caso   di  disaccordo  tra  i  soggetti  partecipanti  alla
  conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma puo'
  essere  accordata  separatamente  a  concedenti,  mezzadri,  coloni
  parziali  o  compartecipanti  per  la quota di rispettiva spettanza
  secondo  la  legge,  o  i  patti  o  gli  usi  che  disciplinano il
  rapporto".
    All'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "A  favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative
  di  conduzione  agricola  e di conduzione associata, le cui scorte,
  vive  o  morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per
  cento  del  loro  valore,  possono  concedersi sovvenzioni di primo
  intervento  sino  al  30  per  cento del danno subito per le scorte
  vive,  e  sino  al  20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote
  sono  elevate,  rispettivamente,  al  40  ed  al 30 per cento per i
  coltivatori  diretti  anche  se  associati  in  cooperative, per le
  cooperative  di  conduzione  agricola,  nonche'  per  i  coloni e i
  mezzadri per le quote di loro spettanza".
    All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Per  sopperire  alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni
  ai  fabbricati  rurali  danneggiati, possono concedersi sovvenzioni
  sino  all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i
  coltivatori  diretti,  anche  se associati in cooperative, e per le
  cooperative di conduzione agricola.
    Qualora  i  terreni,  in  tutto  o  in  parte sommersi o comunque
  alluvionati  o  che  abbiano  subito  frane  o  smottamenti,  siano
  condotti  in  affitto,  a  colonia,  a mezzadria o in base ad altro
  contratto  agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di
  cui al primo comma nel termine fissato dall'ispettorato provinciale
  dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro puo' sostituirsi
  al  proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice
  civile.   In   tal   caso   la  sovvenzione  puo'  essere  concessa
  direttamente  al  conduttore,  colono o mezzadro, sempre che questi
  provveda all'esecuzione delle riparazioni".
    L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Nel  caso  di  concessione del contributo di cui all'articolo 1,
  lettera  b),  della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di
  cui  agli  articoli  1  e  7  del  presente decreto l'importo della
  sovvenzione e' dedotto dal contributo medesimo".
    All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma:
    "Gli  Ispettorati  provinciali  dell'agricoltura  trasmettono  ai
  Comuni  di  residenza  l'elenco  dei  beneficiari delle sovvenzioni
  accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e
  i  relativi  importi,  affinche'  ne  sia disposta la pubblicazione
  nell'albo comunale".
    All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
    "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare
  la  raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno
  subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al
  precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese
  quelle  per  l'alimentazione  del  bestiame, sono effettuate per il
  periodo  necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque,
  per non piu' di sei mesi.
    Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati,
  per  un  periodo  non superiore a sei mesi, anche presso le aziende
  danneggiate  appartenenti  a coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
  compartecipanti  e  loro  cooperative, per le necessita' alimentari
  del bestiame in dotazione delle aziende medesime.
    I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal
  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste agli enti di sviluppo,
  alle  cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non
  intervengano  gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti
  nel  settore  agricolo,  che svolgeranno la loro attivita' sotto il
  controllo  dell'Ispettorato  provinciale  dell'agricoltura.  In tal
  caso, il Ministero e' autorizzato a disporre anticipazioni in conto
  delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di
  cui trattasi".
    Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  18-bis.  - Ai pescatori di mestiere, singoli od associati,
  ed  ai  piscicoltori  delle  acque  interne  che, per effetto degli
  eventi  calamitosi  di cui al precedente articolo 1, abbiano subito
  danni  ai  natanti,  alle  reti,  ad altri beni strumentali ed agli
  impianti,  possono  essere concessi contributi fino al 70 per cento
  del  danno  sofferto  e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000
  per i pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.
    A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al
  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  o  agli Ispettorati
  provinciali dell'agricoltura".
    All'articolo 20, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Tutte  le  provvidenze  stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n.
  739,  e  successive  modificazioni,  con  le integrazioni di cui al
  presente decreto, si applicano:
      a)  per  la  sistemazione  ai  fini  della  coltivabilita'  dei
  terreni,  compreso  lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali
  alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed
  arbustive;
      b)  per  la  ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri
  manufatti  rurali,  per  la riparazione e ricostruzione dei muri di
  sostegno,  di  strade poderali, di canali di scolo e delle opere di
  provvista   di   acqua,  di  adduzione  di  energia  elettrica,  di
  ripristino  degli impianti per la conservazione e la trasformazione
  dei prodotti di aziende singole od associate;
      c)  per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate
  o distrutte;
      d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;
      e)  per  il  ripristino  delle opere pubbliche di bonifica e di
  bonifica montana;
      f)  per  la  sistemazione  idraulico-forestale  ed  agraria nei
  territori   montani   e  per  la  ricostituzione  dei  capitali  di
  conduzione;
      g)   per   tutte   le   altre  opere  necessarie  alla  ripresa
  dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
    Le  provvidenze  anzidette  si  applicano alle entita' ed aziende
  danneggiate  nei  territori  indicati  nei  decreti  emanati  o  da
  emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966,
  n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.
    Le  stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli
  impianti  di  piscicoltura  nelle  acque  interne,  nonche' per gli
  impianti  di  allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da
  pelliccia e di fiori coltura".
    L'ultimo comma e' sostituito dal seguente;
    "Nel  caso  che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su
  terreni  coltivati  di notevole estensione per quali sia necessario
  provvedere   alla  rimozione,  ovvero  abbia  causato  erosioni  di
  rilevante  entita',  nonche' distruzione o danneggiamento di strade
  di servizio di patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda
  indispensabile   il  loro  ripristino,  e  qualora  cio'  comporta:
  l'impiego   di   complesse   attrezzature,   o  non  sia  agevolata
  l'iniziativa  di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura
  e  delle  foreste  puo'  assumere,  a  suo totale carico i relativi
  interventi  che  rientrano  ad  ogni  effetto  tra quelli contenuti
  dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739".
    Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  20-bis.  - Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico
  delle  imposte  dirette, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 modificato dall'articolo 9 della
  legge 21 luglio 1960 n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte
  le  aziende  agricole  che  abbiano  perduto,  in conseguenza degli
  eventi  calamitosi  di  cui  al precedente articolo 1, la meta' del
  prodotto  ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal
  Ministero   delle  finanze.  Indipendentemente  dalla  applicazione
  dell'articolo  61  del testo unico delle imposte dirette, approvato
  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
  645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739,
  in  caso  di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle
  attrezzature   delle   aziende  agrarie,  l'intendente  di  finanza
  concede,  per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio
  dell'imposta   sul   reddito  dominicale  dei  terreni  e  relative
  sovrimposte, nonche' della imposta sul reddito agrari.
    All'articolo  21,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "perdite  di
  bestiame", sono aggiunte le altre: "di qualsiasi specie";
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'agevolazione  di cui trattasi e' cumulabile con la sovvenzione
  di  cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa
  occorrente  all'acquisto  del  bestiame,  al  netto  della predetta
  sovvenzione".
    All'articolo  22,  i  primi  quattro  commi  sono  sostituiti dai
  seguenti:
    "I  prestiti  di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti
  dall'articolo  2  della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive
  modificazioni  ed  integrazioni,  oltrecho'  per  gli  scopi di cui
  all'articolo  5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739,
  possono  essere  concessi  anche per la estinzione delle passivita'
  derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di
  mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si e
  verificato  l'evento  od  in  quella  successiva,  ivi  compresi  i
  prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.
    Nel  caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare
  dei  danni  sofferti  nelle  strutture, attrezzature e prodotti ivi
  compresi  quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per
  conto,  e  per  le necessita' di gestione, nonche' per l'estinzione
  delle  passivita'  onerose  di  cui  al primo comma, possono essere
  concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento
  di dieci anni.
    I  titolari  di  aziende  agricole  che abbiano in corso mutui di
  credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto
  di   bestiame   e   di  macchine  agricole,  qualora  le  opere  di
  miglioramento  effettuate  o  in corso di effettuazione siano state
  distrutte  o  gravemente  danneggiate,  o  il  bestiame  sia andato
  perduto,  ovvero  le  scorte  e le macchine siano state distrutte o
  gravemente  danneggiate,  possono  ottenere  un  nuovo mutuo per la
  durata  non  superiore  ad  anni  10  per l'importo necessario alla
  estinzione  dei  mutui in essere e per il ripristino delle opere ed
  il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.
    Alla  rata  di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente,
  lo  Stato  concorre  con  contributo  in  modo  che la rata annuale
  comprensiva  di  interessi  e  di  ammortamento non superi il 3 per
  cento.
    I  prestiti  di  cui  al  precedente  ed al presente articolo, da
  effettuare  in  favore  di  coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
  singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole,
  sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con
  l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
    Tale  garanzia  si  estende  all'intero importo della complessiva
  perdita  che  gli  istituti  ed  enti  autorizzati  a esercitare il
  credito  agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento
  delle  procedure ritenute utili d'intesa cui fondo interbancario di
  cui al comma precedente";
    L'ultimo comma 6 sostituito dai seguenti:
    "Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso
  siatale  sui  prestiti  di cui al presente articolo, da effettuarsi
  contestualmente,       provvede      l'Ispettorato      provinciale
  dell'agricoltura quando l'importo dei prestito richiesto non superi
  lire 30 milioni.
    Le  disposizioni di cui al precedente comma ai applicano anche ai
  prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero
  38,   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,  stipulati
  successivamente  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del presente
  decreto".
    Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  22-bis.  - Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la
  formazione   della   proprieta'   contadina  o,  per  i  quali  gli
  Ispettorati  provinciali  dell'agricoltura  abbiano  accertato  una
  perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40
  per  cento,  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi  di  cui al
  precedente  articolo  1,  e' data facolta' di omettere il pagamento
  delle  rate  di  ammortamento  del  prezzo  dei terreni in scadenza
  nell'anno  in  cui  si  e' verificato l'evento dannoso od in quello
  successivo,  con conseguente proroga di una annualita' dei mutui in
  essere".
    All'articolo  23,  che  sostituisce l'articolo 12 della, legge 21
  luglio  1960,  n.  739,  al  primo comma le parole: "tre rate" sono
  sostituite dalle altre: "sei rate".
    Dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  23-bis. - Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune
  di  Parto  Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente
  articolo a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n.
  739, e' concesso per dodici rate consecutive".
    All'articolo 25, il primo comma e' sostituito dai seguente:
    "E' autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi cosi' ripartita:
      a)  per  la  concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli
  14,  15  e  16,  nell'esercizio 1966 . . . . . . . . . . . . L. 20-
  miliardi
      b)  per  le  spese  occorrenti  per  le  iniziative zootecniche
  previste  dall'articolo  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.
  5- miliardi di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi
  nell'esercizio 1967;
      c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
  ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica,  delle  opere di
  interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste
  dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonche' per gli
  acquisti   di   mezzi   tecnici   di   difesa   e  di  prevenzione,
  nell'esercizio  1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  .L. 28- miliardi
      d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al
  ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  montana  per  la
  sistemazione  idraulico-forestale  ed agraria nei territori montani
  danneggiati  e  per spese di studio e progettazione, nell'esercizio
  1967  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .L. 14,800
  miliardi
      e)  per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento
  alla  autorizzazione di spesa disposta dallo articolo 1 della legge
  21  luglio  1960,  n.  739.  . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 30
  miliardi
      f) per gli interventi di cui allo articolo 21, in aumento delle
  anticipazioni  del  fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto
  1957,  n.  777,  nell'esercizio  1967  .  .  .  . . . . . .L. 1,500
  miliardi
      g)   apporto   al  fondo  interbancario  di  garanzia,  per  le
  operazioni  di  cui  all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . . .
  .L. 1 miliardi
      h)  per  le  assegnazioni  agli  enti di sviluppo ai fini delle
  attivita'  di  cui  all'articolo  24,  nell'esercizio  1966  .L.  4
  miliardi
      i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967 . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1 miliardi
      l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis
  nell'esercizio 1967. . . . . . . . . . . . . . . .L. 1- miliardi
    Il  titolo  che precede l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
  "Attivita' non agricole e privati".
    All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria,
  del  commercio,  del  turismo,  dell'artigianato e dello spettacolo
  colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e'
  corrisposto  un  contributo,  a fondo perduto, per un ammontare non
  superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri,
  spacci,  laboratori,  magazzini e depositi distrutti o danneggiati:
  comunque in numero non superiore a due.
    Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per
  oggetto  la  prestazione  di  servizi  pubblici,  nelle  quali  gli
  strumenti  di  lavoro  appartengono  ai  singoli,  il contributo e'
  commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia
  avuto   gli   strumenti   o   l'ambiente   di  lavoro  distrutti  o
  danneggiati".
    Al secondo comma e' aggiunto, In fine, il seguente periodo:
    "Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei
  relativi  Albi,  la  Camera  di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura dovra' provvedere ad accertamento di fatto".
    Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Il  contributo  e'  corrisposto  dalle  Prefetture sui fondi che
  saranno   ad  esse  somministrati  con  ordini  di  accreditamento,
  commutabili  in  quietanza  di contabilita' speciale intestata alle
  medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero
  dell'industria,  di  commercio  e dell'artigianato e' autorizzato a
  emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
  59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285
  del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con
  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  per  la parte relativa
  all'obbligo  della  presentazione  dei  rendiconti  a  favore dello
  stesso funzionario delegato.
    Gli  ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore
  del  presente  decreto  possono  essere  utilizzati  anche  per  il
  rimborso  delle  somme eventualmente anticipate per consentire alle
  Prefetture la corresponsione del contributo".
    L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo
  e'  autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario
  1966  e  di  lire  2  miliardi  per  l'anno  finanziario  1967,  da
  iscriversi  nello stato di previsione del Ministero dell'industria,
  commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti".
    Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  27-bis.  -  Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13
  marzo  1958,  n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui
  al  precedente  articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in
  parte le attrezzature proprie, e' corrisposto un contributo a fondo
  perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.
    La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del
  lavoro o dal sindaco del Comune di residenza".
    "Art.  27-ter.  -  Alle  imprese  sociali  di  cui al primo comma
  dell'articolo  27  e'  concesso il termine di un anno per adempiere
  all'onere previsto dall'articolo 2447 del Codice civile".
    All'articolo 28, Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio
  termine"  (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per
  la  copertura  dei  rischi  derivanti dalle operazioni di credito a
  medio  termine  a  favore delle medie e piccole imprese industriali
  effettuate  ai  sensi  della  legge  25  luglio  1952,  n.  949,  e
  successive  modificazioni,  nonche'  per  la  copertura  dei rischi
  derivanti  dalle  operazioni  di  credito  a medio termine a favore
  delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della
  legge  16  settembre  1960,  n.  1016,  limitatamente  alle imprese
  danneggiate  aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri
  o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a
  norma  dell'articolo  1  del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
  nonche'  per le operazioni previste dal successivo articolo 43-bis.
  La  qualita'  di  impresa danneggiata e' accertata dalla competente
  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
    "La  garanzia  e'  di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti
  appresso  indicati,  per  la perdita che gli istituti ed aziende di
  credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale,
  dimostrino  di  aver  sofferto  dopo  l'esperimento delle procedure
  ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito Centrale.
    La  garanzia  suddetta  si  esplica fino all'ammontare del 95 per
  cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e
  fino  all'ammontare  dell'80  per  cento della perdita, quando essa
  superi tale importo.
    Le  provvidenze  di  cui  al  presente  articolo sono estese alle
  societa'  cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il
  volume del fatturato delle stesse".
    All'articolo 31, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  istituito  presso  il  Mediocredito centrale un Fondo per il
  concorso  statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
  credito  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese industriali e
  commerciali,  nonche'  su  quelle  a  favore  dei  professionisti e
  privati  di  cui  ai  successivo  articolo  43-bis, rispettivamente
  effettuate  dagli  Istituti e aziende di credito ammessi a compiere
  operazioni con il Mediocredito centrale medesimo".
    Al secondo comma, le parole: "imprese sinistrate" sono sostituite
  dalle altre: "imprese danneggiate".
    L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
    "I   finanziamenti   a  favore  delle  medie  e  piccole  imprese
  industriali  danneggiate,  previsti  dal  presente decreto, possono
  essere  concessi  anche  per  la formazione di scorte necessarie in
  relazione  alle  caratteristiche  del  ciclo  di lavorazione e alla
  natura  della  produzione,  nonche' per l'acquisto di immobili gia'
  esistenti e il loro adattamento ad uso industriale".
    L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente
  decreto,   i  finanziamenti  a  favore  delle  imprese  commerciali
  previsti  dalla  legge  16  settembre 1960, n. 1016, possono essere
  concessi  oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche
  per  l'acquisto  dei  locali  da  adibirsi ad esercizi commerciali,
  nonche' alla ricostituzione delle scorte.
    I  finanziamenti  a  favore delle imprese commerciali danneggiate
  ammesse  ai  benefici  del presente decreto possono essere concessi
  fino  all'ammontare  di lire 100 milioni, con facolta' di deroga da
  parte  del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e
  per l'intoro importo della spesa ritenuta ammissibile".
    L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
    "Gli  Istituti  e  le  Aziende  di  credito  ammessi  a  compiere
  operazioni  con  il  Mediocredito centrale possono, anche in deroga
  alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il
  riattamento   delle   opere   murarie  e  degli  impianti,  per  la
  ricostruzione   degli  arredamenti  e  delle  scorte  alle  imprese
  alberghiere,   turistiche  e  dello  spettacolo,  alle  quali  sono
  applicabili  tutti  i  benefici  e  le  agevolazioni  previsti  dal
  presente  decreto  per  i  settori  dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato".
    L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
    "Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate,
  la  garanzia  di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
  1068,  si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita
  che  gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto
  dopo  l'esperimento  delle procedure ritenute utili d'intesa con la
  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane, quando la perdita
  stessa  non  superi  i  5 milioni e fino allo ammontare dell'80 per
  cento quando le perdita superi tale importo".
    Dopo l'articolo 40, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  40-bis. - I finanziamenti a favore delle imprese artigiane
  danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere
  concessi  anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle
  scorte.
    I  finanziamenti  concessi  ai  sensi  del  presente decreto alle
  imprese  artigiane,  per la formazione di scorte di materie prime e
  di  prodotti  finiti,  nonche' alle imprese artigiane costituite in
  forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della
  legge  25  luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono
  raggiungere  il doppio del limite di importo fissato dagli articoli
  5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
    ((Le  imprese  artigiane  danneggiate  ammesse  ai benefici della
  presente  legge  possono  ottenere finanziamenti sino a tre milioni
  per  la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti,
  che  si  rendano  necessario  in relazione alle caratteristiche del
  ciclo  di  lavorazione e alla natura della produzione delle imprese
  medesime,  indipendentemente  dal  valore  degli  impianti  e dalla
  concessione  di  un  finanziamento  per l'impianto, l'ampliamento e
  l'ammodernamento   dei   laboratori,   nonche'  della  entita'  del
  finanziamento stesso))."
    Dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli:
    "Art.  41-bis.  -  Limitatamente  ai  finanziamenti concessi alle
  imprese  artigiane  danneggiate  ammesse ai benefici della presente
  legge,  gli  istituti e aziende di credito che operano con la Cassa
  per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento
  della documentazione richiesta, sono tenuti a erogare ai mutuatari,
  per  la  parte  non  eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del
  prestito  da  essi  istituti  e  aziende deliberato, mentre, per la
  parte  eccedente,  sono  autorizzati alla erogazione fino al 50 per
  cento.
    La  predetta  quota  del finanziamento che gli istituti e aziende
  sono  tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta e'
  interamente  garantita  dal  Fondo  centrale  di  garanzia  di  cui
  all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
    Il  contributo statale in conto interessi sara' concesso da parte
  della  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane a decorrere
  dalla,  data  di  effettiva  erogazione,  parziale  o  totale,  dei
  prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.
    All'articolo  4  della legge 31 ottobre 1966, n. 947, e' aggiunto
  il seguente comma:
    "Allo  scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della
  legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi
  agevolati  di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle
  imprese  artigiane  a  autorizzata  a  corrispondere  agli Istituti
  stessi  un  contributo  in  conto  interessi  nei  limiti  e con le
  modalita'  che  saranno  determinati dal Comitato interministeriale
  per il credito ed il risparmio "".
    "Art.   41-ter.   -   I  finanziamenti  a  favore  delle  imprese
  industriali,  artigiane,  commerciali,  alberghiere,  turistiche  e
  dello  spettacolo  danneggiate,  ammesse  ai  benefici del presente
  decreto,  possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle
  norme  di  legge  e  di  statuto che disciplinano l'attivita' degli
  istituti   e   aziende   di  credito  ammessi  ad  operare  con  il
  Mediocredito  centrale  e  con la Cassa per il credito alle imprese
  artigiane".
    L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
    "I  mutui  concessi  ai sensi del presente decreto possono essere
  impiegati  in  tutto  o  in  parte  per la estinzione di passivita'
  derivanti  da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con
  scadenza  nel  1966  e  nel 1967, sempre che risulti che tali mutui
  sono stati contratti per finalita' aziendali".
    Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:
    "Art.  43-bis.  -  Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su
  pegno di prima categoria, nonche' l'Istituto di credito delle Casse
  rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati
  ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li
  disciplinano,  con  il  Mediocredito centrale per la concessione di
  finanziamenti,  con  i  benefici  del presente decreto, a favore di
  privati  danneggiati,  per  il  riacquisto  di masserizie perdute o
  danneggiate  e per il ripristino di studi professionali e artistici
  distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.
    Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fissera' i limiti
  massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria".
    "Art.  43-ter  - Le imprese che usufruiscono del concorso statale
  nel  pagamento  degli  interessi,  quale  e'  previsto nel presente
  decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro
  attivita'   ed   a  partire  dal  momento  di  cessazione  di  tale
  attivita'".
    All'articolo  44,  secondo  comma, le parole: "dell'articolo 27,"
  sono sostituite dalle altre: "degli articoli 27 e 34,".
    L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
    "E'   autorizzata   la  spesa  di  lire  500.000.000  per  l'anno
  finanziario  1967  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  da
  erogare  in  sussidi  o  premi  diretti  a  promuovere  e sostenere
  iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.
    La erogazione di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a
  criteri  per  la  cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale
  per   l'artigianato.  Sui  bollettini  delle  Camere  di  commercio
  competenti  per  territorio  verranno  pubblicati gli elenchi delle
  imprese artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio
  o il sussidio di cui sopra.
    I  sussidi  e  premi  possono essere erogati anche a favore delle
  imprese  danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto
  speciale".
    All'articolo 46, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "La   quota   di   lire  4  miliardi  di  cui  al  secondo  comma
  dell'articolo  1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potra' essere
  utilizzata  anche  per i finanziamenti destinati al potenziamento e
  sviluppo   industriale   nelle   province   di  Trento  e  Bolzano,
  limitatamente alle imprese danneggiate".
    L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
    "I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle
  attivita'  delle  aziende  alberghiere,  industriali,  commerciali,
  artigiane  e  dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi
  di  cui  al  precedente  articolo  1, sono prorogati al 31 dicembre
  1968".
    Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:
    "Art.  47-bis.  -  Le  provvidenze  e  gli  interventi  di cui ai
  precedenti  articoli  27  e  seguenti  sono  estesi  alle  societa'
  cooperative  ed  ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dal
  requisiti  e  dai  limiti  di  cui alla legge 16 settembre 1960, n.
  1016".
    "Art.  47-ter. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  ha  facolta'  di autorizzare la sospensione della riscossione, fino
  al  30  giugno  1967,  del  canone  e  del sovracanone dovuti dalle
  rivendite   dei   generi  di  monopolio  danneggiate  dagli  eventi
  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1. La sospensione e'
  disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei
  canoni  e sovracanoni sospesi sara' effettuato entro il 31 dicembre
  1967.
    I  gestori  di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli
  eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, possono altresi'
  chiedere  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, fino
  al  31  dicembre  1967,  il  trasferimento  dei rispettivi esercizi
  nell'ambito  della  stessa  Provincia. L'autorizzazione relativa e'
  subordinata   all'esistenza  delle  condizioni  prescritte  per  la
  istituzione di una nuova rivendita nel punto designato".
    Dopo l'articolo 48, sono aggiunti i seguenti articoli:
    "Art.  48-bis. - Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi
  di  cui  al  precedente  articolo  1  che abbiano perso vestiario o
  biancheria  o  mobili  e  suppellettili  dell'abitazione, e che non
  siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio
  1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sara' corrisposto un
  contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.
    Per  la corresponsione del contributo di cui al presente articolo
  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 8 miliardi, che sara' iscritta
  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'interno per l'anno
  finanziario 1967".
    "Art. 48-ter - Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis
  e'   corrisposto  su  domanda  dei  capi-famiglia  interessati,  da
  presentarsi  entro  150  giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente  decreto, con l'indicazione dell'entita' e del presumibile
  valore   del   vestiario,   della  biancheria,  dei  mobili,  delle
  suppellettili  perduti,  nonche'  della  posizione, per l'esercizio
  1966, agli effetti dell'imposta complementare.
    Il  prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni,
  determina  il  contributo  tenendo  conto  delle  sovvenzioni  gia'
  corrisposte per lo stesso titolo.
    Il  contributo  e'  corrisposto  dalle  Prefetture  sui fondi che
  saranno   ad  esse  somministrati  con  ordini  di  accreditamento,
  commutabili  in  quietanza  di contabilita' speciale intestata alle
  medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero
  dell'interno,  e'  autorizzato  a  emettere,  anche  in deroga alle
  disposizioni  contenute  nell'articolo  59  del  regio  decreto  18
  novembre  1923,  n.  2440,  e  nell'articolo 285 del regolamento di
  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con regio decreto 23
  maggio  1924,  n.  827,  per  la  parte  relativa all'obbligo della
  presentazione  dei  rendiconti  a  favore  dello stesso funzionario
  delegato".
    L'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
    "E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello
  stato   di   previsione  del  Ministero  dell'interno,  per  l'anno
  finanziario  1966,  per  provvedere  a  spese,  anche  di carattere
  generale,  e  contributi  ai fini del recupero e del ripristino del
  patrimonio  archivistico  dello Stato, delle Province, dei Comuni e
  degli  altri  enti  pubblici,  nonche'  degli  archivi  privati  di
  notevole  interesse  storico danneggiati dagli eventi calamitosi di
  cui al precedente articolo 1.
    Per  l'esecuzione  dei  lavori in economia relativi al ripristino
  dei  patrimonio  archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi
  calamitosi  di  cui  al  precedente articolo 1, non e' richiesto il
  parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti".
    All'articolo 52, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle  Province  ed ai Comuni compresi nel territori indicati nei
  decreti  del  Presidente  della  Repubblica emanati o da emanarsi a
  norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e'
  concesso,  per  il  sesto  bimestre  1966  e  per  Vanno  1967,  un
  contributo   dello  Stato  a  compensazione  delle  minori  entrate
  tributarie   riscuotibili  mediante  ruolo,  nonche'  delle  minori
  entrate  derivanti  dalle  imposte  di  consumo  e  dal  contributo
  speciale  di  cura  da  riscuotersi  in  partita  di  giro ai sensi
  dell'articolo  9  della  legge  4  marzo 1958, n. 174, e successive
  modificazioni";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  misura  dei  contributo  e  determinata in base alle entrate
  accertate  nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per
  il  contributo  speciale  di  cura,  e in base al gettito dell'anno
  1965,  aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio,
  per le imposte di consumo".
    All'articolo  53,  al  n.  1),  il  capoverso  e'  sostituito dal
  seguente:  "I Consigli di amministrazione delle Universita' e degli
  Istituti  universitari  sono autorizzati ad adottare deliberazioni,
  senza  la  osservanza  delle norme di cui all'articolo 51 dei testo
  unico  approvato  con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,
  limitatamente   alle   spese  che  si  rendono  necessarie  per  la
  riparazione  dei  danni  arrecati dagli eventi calamitosi di cui al
  precedente  articolo  I,  e  per  il  ripristino delle attrezzature
  didattico-scientifiche e bibliografiche";
    al  n.  3),  il  primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai
  seguenti:
    "I  lavori  di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle
  gallerie  ed  alle  antichita',  anche  a  competenza  mista,  sono
  qualificati  come  urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
  approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti
  lavori,  da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e
  con  quelle  disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
  limitatamente  ai  territori  indicati  nei  decreti del Presidente
  della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del
  predetto  decreto-legge,  sono sospesi i controlli preventivi per i
  lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n.
  3859,  ed  il  limite  di  spesa  stabilito  dallo  articolo  1 del
  regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
    Ove  richiesto,  le  relative  aperture  di credito sono disposte
  indipendentemente dalla approvazione del progetto";
    al n. 4) il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
    "In  deroga  alle  disposizioni,  previste  dal  regio decreto 28
  settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Bologna
  e  il  direttore  della  Biblioteca  nazionale  centrale di Firenze
  possono  provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna
  fornitura,   alla   provvista  diretta  di  mezzi,  attrezzature  e
  manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro
  del    materiale    bibliografico    appartenente   agli   Istituti
  bibliografici,  statali  e  non  statali,  della  Toscana  e per la
  esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o
  storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le
  procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886,
  n. 3859";
    il n. 5) e' sostituito dal seguente:
    "5)  spese  per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le
  scuole  elementari  e  secondarie,  da  eseguire  con  le modalita'
  stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n.
  47, lire 1.000 milioni";
    All'articolo  54, tra le parole: "Firenze" e "Siena", e' inserita
  la parola: "Pisa,".
    L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
    "Ferme  restando  le  disposizioni  di cui all'articolo 11, comma
  terzo  e  quarto,  della  legge  21 luglio 1960, n. 739, sostituito
  dall'articolo  5  della  legge  14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i
  territori  indicati  nei  decreti  del  Presidente della Repubblica
  emanati  o  da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9
  novembre 1966, n. 914, e' concessa la sospensione della riscossione
  delle   rate  di  dicembre  1966  e  di  febbraio  1967  dei  ruoli
  esattoriali  concernenti  i  contributi  dovuti per l'assicurazione
  contro  le  malattie  e per l'assicurazione per la invalidita' e la
  vecchiaia   e  per  l'ENAOLI  dagli  artigiani  e  dagli  esercenti
  attivita'   commerciali.   Salvo  quanto  disposto  dal  successivo
  articolo  56,  lo importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti e'
  riscosso  cumulativamente  con  le rate di agosto e di ottobre 1967
  riguardanti gli stessi contributi".
    All'articolo 56, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  lavoratori  autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
  artigiani ed esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e
  rispettivi   familiari,   soggetti  alle  assicurazioni  contro  le
  malattie e per l'invalidita' e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22
  novembre  1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n.
  1533,  4  luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio
  1966,  n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli
  eventi  calamitosi  di cui al precedente articolo 1, sono esonerati
  dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e
  per   l'ENAOLI,   limitatamente   ai   due  dodicesimi  del  carico
  contributivo  dell'anno  1966  ed  ai  due  dodicesimi  del  carico
  contributivo dell'anno 1967".
    Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Le quote dei contributi per l'assicurazione per la invalidita' e
  la  vecchiaia  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni, degli
  artigiani  e  degli esercenti le attivita' commerciali, che formano
  oggetto  di  esonero,  ai  sensi  del primo comma, sono accreditate
  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  a  favore dei
  rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali
  in cui opera l'esonero.
    La  disposizione  di cui al comma precedente si applica anche nei
  confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla
  catastrofe  del  Vajont,  al  quali,  ai sensi della legge 31 marzo
  1964,  n.  357,  e'  stato  concesso  l'esonero  dal  pagamento dei
  contributi  previdenziali,  nei modi e nei limiti dei provvedimenti
  di esonero adottati".
    L'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
    "L'esonero  ha  luogo  a  domanda dell'interessato da presentarsi
  entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.
    Alla  domanda  deve  essere  allegato  un certificato del sindaco
  comprovante  che  l'interessato  ha  subito gravi danni per effetto
  degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1".
    All'articolo  58,  primo  comma, le parole: "30 giugno 1967" sono
  sostituite dalle altre: "31 dicembre 1967".
    All'articolo  59,  primo  comma,  dopo le parole: "della legge 15
  maggio 1954, n. 234", sono inserite le altre:
  "nonche' nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro".
    All'articolo  60,  primo  comma,  le  parole: "un assegno di lire
  1.000", sono sostituite dalle altre: "un assegno di lire 1.100".
    All'articolo 62, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  Province nelle quali sono compresi i territori indicati
  nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a
  norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la
  Gestione  case per lavoratori e' autorizzata a deliberare, anche in
  deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  le  procedure e le
  modalita'  piu'  idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di
  costruzione  finanziati  o  da  finanziare  in  base  alla legge 14
  febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case
  per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli
  organi  incaricati  dell'esecuzione  dei  programmi  nelle  singole
  Province,  sono  sottoposte  all'approvazione  del  Ministro per il
  lavoro  e  la  previdenza sociale di concerto con i Ministri per il
  tesoro e per i lavori pubblici".
    Al  titolo che precede l'articolo 64, sono aggiunte le parole: ",
  della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato".
    All'articolo 64, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
    "In  relazione  agli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente
  articolo  1,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 6.840 milioni da
  iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in
  ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire
  5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per: ";
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei
  natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e
  di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al
  precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali".
    Dopo l'articolo 64, sono aggiunti i seguenti articoli:
    "Art.  64-bis.  - E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da
  iscriversi  nello  stato  di previsione del Ministero delle finanze
  per  l'anno  1966, per provvedere alla riparazione e al riattamento
  di   caserme   della   Guardia   di   finanza   danneggiate,   alla
  ricostituzione  di  mezzi  e  scorte  di  materiali,  nonche'  alla
  riparazione  degli  automezzi,  dei  natanti e degli aeromobili, in
  dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso".
    "Art.  64-ter.  -  E' autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da
  iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura
  e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed
  al   riattamento   di  alloggi  del  Corpo  forestale  dello  Stato
  danneggiati,  alla  ricostituzione  di mezzi e scorte di materiali,
  nonche'  alla  riparazione  degli  automezzi in dotazione al Corpo,
  impiegati nelle operazioni di soccorso".
    All'articolo 65, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
    "Per  provvedere  ai  lavori  occorrenti  per il ripristino degli
  edifici  adibiti  ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati
  dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  e
  all'acquisto   e   alla   riparazione   di   mobili,  attrezzature,
  casermaggio  e  macchinario  danneggiati  dai  suddetti  eventi  e'
  autorizzata  la  spesa  di  lire 2.1.00 milioni da iscriversi nello
  stato  di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno
  finanziario 1966, con la seguente ripartizione:
    "  All'articolo  67,  le  parole  "dei Tribunali" sono sostituite
  dalle altre: "degli Uffici giudiziari".
    All'articolo 68, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "In  aggiunta  alla  sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi
  autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n.
  914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata
  una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per
  far  fronte  alle  spese relative al ripristino delle opere e degli
  impianti  danneggiati  dagli eventi calamitosi di cui al precedente
  articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire
  danni  della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza
  dei   detti   eventi   per   la  ricostruzione  e  riparazione  dei
  fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e
  materiali  e  dei  mezzi  di esercizio, per servizi sostitutivi sui
  tronchi di linea interrotti, nonche' per indennizzi".
    All'articolo 69, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il   Ministero   dei   trasporti   e  dell'aviazione  civile  e'
  autorizzato  ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza
  di  lire  2  miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le
  aziende  municipalizzate,  per  la  riparazione  dei danni arrecati
  dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo 1 agli
  impianti ed al materiale mobile e di esercizio";
    al   quarto   comma,   le  parole:  "degli  impianti  aeronautici
  danneggiati"  sono sostituite dalle altre: "degli aeroporti e degli
  impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati".
    All'articolo 70, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  concessa  una  sovvenzione  straordinaria di lire 1 miliardo
  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per
  provvedere  al  ripristino  e alla riparazione, anche con eventuali
  modifiche,  degli  immobili e degli impianti postali, telegrafici e
  radioelettrici,  dei  materiali,  del  mobilio  e  degli  automezzi
  danneggiati  dagli  eventi calamitosi di cui al precedente articolo
  1,  nonche'  alle  spese da sostenere in dipendenza di detti eventi
  per   ricostruzione   e  riparazione  dei  fabbricati-alloggi,  per
  ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di
  esercizio".
    All'articolo 71, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello
  stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  marina
  mercantile  per  l'anno  finanziario  1966,  per  la concessione di
  contributi  ai  pescatori,  soci  di  cooperative  ed autonomi, che
  abbiano  subito  danni  ai  natanti,  alle  reti, impianti ed altre
  attrezzature  da  pesca  a  bordo  e  a terra, in conseguenza degli
  eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.".
    All'articolo 72, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Lo  stanziamento  sara' utilizzato per anticipazioni ad istituti
  per  l'esercizio  del credito peschereccio, con i quali il Ministro
  per  la  marina  mercantile,  di concerto con quello per il tesoro,
  stipulera'  apposite convenzioni soggette al trattamento tributario
  previsto  dallo  ultimo  comma  a  dell'articolo  3  della legge 27
  dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti
  destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione, di mutui
  per  finanziare  la  ricostruzione  e  la riparazione di natanti ed
  impianti,  di  reti  ed  attrezzature a bordo e a terra, distrutti,
  danneggiati o perduti".
    L'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata  la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello
  stato  di  previsione  del  Ministero  della  marina  mercantile in
  ragione  di  lire  10  milioni e di lire 40 milioni rispettivamente
  negli  anni  finanziari  1966  e  1967,  per  provvedere alle spese
  relative   all'uso  e  alla  vigilanza  del  demanio  marittimo  in
  relazione   alle   eccezionali   esigenze  derivanti  dagli  eventi
  calamitosi di cui al precedente articolo 1".
    All'articolo  76, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal
  seguente:
    "Per  il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e
  degli  arredamenti  e  per  la  ricostituzione  degli  allestimenti
  scenici  perduti danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di
  cui  al precedente articolo 1, sono autorizzati seguenti contributi
  straordinari".
    All'articolo 77, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato  a concedere alle
  Amministrazioni   ospedaliere,   comprese   quelle  degli  ospedali
  psichiatrici,  ai  Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce
  rossa  italiana,  all'Opera  nazionale  maternita' e infanzia, agli
  Istituti  zooprofilattici,  contributi per la riparazione dei danni
  subiti  dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi
  calamitosi  di  cui  al  precedente articolo 1, fino a un ammontare
  complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni".
    Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
    "I   medici  ed  i  veterinari  provinciali  sono  autorizzata  a
  corrispondere  i  contributi con ordinativi di pagamento tratti sui
  fondi  anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire
  50  milioni  che  il  Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato ad
  emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni
  e  nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello
  Stato  approvato  con  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la
  parte  relativa  all'obbligo  della  presentazione dei rendiconti a
  favore dello stesso funzionario".
    All'articolo 78, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Per  far  fronte  alle esigenze straordinarie della tutela della
  salute  pubblica  e  della  profilassi della afta epizootica, della
  brucellosi,  della  peste  suina  e  di  altre malattie infettive e
  diffusive  degli  animali  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 150
  milioni.
    Per  la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono
  interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma e'
  autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
    Per  la  concessione  di contributi ai Comuni per il ripristino e
  per  operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi
  e  di  altre  opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati
  dagli  eventi  calamitosi  di  cui  al  precedente  articolo  1, e'
  autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
    La  concessione  e la liquidazione di contributi, limitatamente a
  quelli    previsti    dal   precedente   comma,   sono   effettuate
  contestualmente,  previo accertamento dei danni o valutazione della
  spesa da parte del veterinario provinciale.
    I  pagamenti  delle  spese  dei  contributi previsti dal presente
  articolo  possono  essere disposti anche dai veterinari provinciali
  sulle  aperture  di credito effettuate in loro favore dal Ministero
  della sanita'.
    Nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  qualunque indugio sia
  pericoloso   per  la  diffusione  delle  malattie  infettive  degli
  animali,  per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per
  gli  interventi  previsti dal presente articolo, il limite di spesa
  previsto  dal  regio  decreto  8  febbraio 1923, n. 422, modificato
  dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, e' elevato a lire 10 milioni".
    All'articolo 79, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "in  deroga alte disposizioni vigenti, il Ministero della sanita'
  puo'  autorizzare  i  titolari  di  officine  farmaceutiche  a fare
  eseguire  presso  officine  di  terzi  la produzione di specialita'
  medicinali  e  prodotti  similari  regolarmente registrati, ove non
  siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti
  dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi
  di cui al precedente articolo 1".
    L'articolo 80 e' sostituito dal seguente:
    "E'  istituita,  limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i
  soggetti,  tassabili  in base a bilancio, all'esercizio sociale che
  si  chiude  nel  1967,  una addizionale straordinaria da applicarsi
  nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:
      1)  imposta  sul  reddito  dei fabbricati; imposta speciale sul
  reddito  dei  fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza
  mobile,  ad  eccezione  di  quella di i categoria C/2 liquidata con
  l'aliquota  del  4 per cento; imposta complementare progressiva sul
  reddito  complessivo  e  addizionale  all'imposta medesima; imposta
  sulle societa';
      2)   imposte,  sovrimposte,  addizionali,  tasse  e  contributi
  comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai - sensi del testo
  unico  della  finanza  locale  approvato  con  -  regio  decreto 14
  settembre  1931,  n.  1175, e successive modificazioni ed aggiunte;
  imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle  aree  fabbricabili e
  contributi  di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto
  in  tesoreria,  limitatamente  alla  quota  del  tributo dovuto per
  l'anno  1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali
  e  provinciali  sul  reddito  dominicale dei terreni e l'imposta di
  patente;
      3) imposta camerale; contributo speciale di cura;
      4)  imposte  sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza
  mobile,  complementare  e  relative  addizionali  e dell'imposta di
  famiglia,  dovute  sulla indennita' mensile spettante ai membri del
  Parlamento,  nonche'  sulle indennita' e sugli assegni spettanti ai
  membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali
  delle altre Regioni a statuto speciale.
    E'  altresi'  istituita un'addizionale straordinaria alle imposte
  dovute  sulle  donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e
  sulle successioni, nelle seguenti misure:
      a)  8  centesimi  per  ogni  lira  d'imposta,  quando il valore
  dell'asse  o  della  donazione  sia  superiore a lire 5 milioni, ma
  inferiore a lire 15 milioni;
      b)  12  centesimi  per  ogni  lira  d'imposta  quando il valore
  dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.
    L'addizionale   di  cui  al  comma  precedente  si  applica  alle
  successioni  che si aprono e agli atti di donazione posti in essere
  nell'anno 1967.
    I  proventi  derivanti  dall'applicazione del presente articolo e
  dall'applicazione  del  decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono
  destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi
  di  cui  al  precedente  articolo 1 e sono riservati esclusivamente
  all'Erario dello Stato".
    Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.
    Dopo l'articolo 83, e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  83-bis.  -  E' data facolta' al Ministro per le finanze di
  concedere,  con  propri  decreti,  l'esonero del pagamento dei dazi
  doganali  per  i  materiali  e gli strumenti scientifici inviati in
  dono  dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il
  15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Universita'".
    All'articolo 84, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'introito  lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli
  spettacoli  misti  di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella
  giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei
  decreti  del  Presidente  della  Repubblica emanati o da emanarsi a
  norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e'
  esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata".
    All'articolo  87,  le  parole: "dell'addizionale istituita con il
  presente  decreto"  sono sostituite dalle altre: "delle addizionali
  istituite con il presente decreto".
    L'articolo 88 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 88 e' aggiunto il seguente articolo:
    "Art.  88-bis. - Con decreto dei Ministri competenti e' assegnata
  alle  Regioni  e  Province a statuto speciale, nei cui territori si
  siano  verificati  gli  eventi  calamitosi  di  cui  agli  articoli
  precedenti,  una  quota  parte  degli  stanziamenti autorizzati dal
  presente  decreto  e  dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in
  relazione  alle  materie  su  cui le Regioni e le Province medesime
  hanno   competenza  legislativa  primaria  in  base  ai  rispettivi
  Statuti.
    I  poteri  amministrativi  previsti  dal  presente  decreto e dal
  decreto-legge  9  novembre  1966,  n.  914,  e  dalle norme in essi
  richiamate,  sono  esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le
  Province  a  statuto  speciale  hanno competenza legislativa, dagli
  organi regionali o provinciali competenti".