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LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2005)
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Testo in vigore dal:  28-8-1966 al: 7-12-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Elettorato.


Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.
Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.