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LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2005)
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Testo in vigore dal: 28-8-1966
al: 7-12-1990
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

                             Elettorato.

  Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed e' composto di nove membri.
  Sono  elettori  e  possono  essere  eletti componenti del Consiglio
nazionale  e  della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo
che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
  Non  sono  elettori  e  non  possono  essere  eletti  gli  iscritti
nell'elenco speciale.
  Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono
rieleggibili.