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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1701

Norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1966 al: 14-9-1967
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto l'art. 1, lettera d) della legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea le norme necessarie per assicurare l'esecuzione dagli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della stessa Comunità economica europea;
Viste le direttive del Consiglio della Comunità economica europea, n. 64/432/C.E.E. del 26 giugno 1964 "relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina" e n. 64/433/C.E.E. del 26 giugno 1964 "relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche";
Viste le direttive della Commissione della Comunità economica europea, n. VI/COM (65) 185 def. del 13 maggio 1965 "relativa alla procedura da seguire nella elaborazione di pareri in materia di riconoscimento ufficiale di macelli e di laboratori di sezionamento negli scambi intracomunitari di carni fresche" e n. VI/COM (65) 186 def. dal 13 maggio 1965 "relativa alla procedura da seguire nella elaborazione di pareri in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e di carni fresche";
Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle norme fissate dalle predette direttive;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina e di carni fresche di animali domestici appartenenti alle speci bovina, equina, suina, ovina e caprina tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nelle direttive n. 64/432/C.E.E. e n. 64/433/C.E.E. adottate dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, e nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e numero VI/COM (65) def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965.