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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1701

Norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-5-1966
al: 14-9-1967
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  trattato  che  istituisce la Comunita' economica europea
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  l'art. 1, lettera d) della legge 13 luglio 1965, n. 871, che
conferisce  al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della
seconda  tappa  del  periodo  transitorio  definito  dall'art.  8 del
trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  le  norme
necessarie  per  assicurare l'esecuzione dagli obblighi derivanti dai
regolamenti,  dalle  direttive  e dalle decisioni emessi dagli organi
della stessa Comunita' economica europea;
  Viste le direttive del Consiglio della Comunita' economica europea,
n.  64/432/C.E.E.  del 26 giugno 1964 "relativa a problemi di polizia
sanitaria  in  materia  di  scambi  intracomunitari  di animali della
specie  bovina  e  suina"  e  n.  64/433/C.E.E.  del  26  giugno 1964
"relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche";
  Viste  le  direttive  della  Commissione  della Comunita' economica
europea,  n.  VI/COM  (65) 185 def. del 13 maggio 1965 "relativa alla
procedura  da  seguire  nella  elaborazione  di  pareri in materia di
riconoscimento  ufficiale  di macelli e di laboratori di sezionamento
negli  scambi  intracomunitari di carni fresche" e n. VI/COM (65) 186
def.  dal  13  maggio  1965 "relativa alla procedura da seguire nella
elaborazione  di  pareri  in  materia  di  scambi  intracomunitari di
animali della specie bovina e suina e di carni fresche";
  Ritenuta  la necessita' di dare esecuzione alle norme fissate dalle
predette direttive;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della legge 13 luglio 1965, n. 871;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita', di concerto con i
Ministri  per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il
bilancio,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  scambi  di  animali da allevamento, da produzione o da macello
della  specie  bovina e suina e di carni fresche di animali domestici
appartenenti  alle  speci  bovina, equina, suina, ovina e caprina tra
l'Italia  e  gli altri Stati membri della Comunita' economica europea
sono  regolati  dalle  norme  degli articoli seguenti, in adempimento
delle  disposizioni  contenute  nelle direttive n. 64/432/C.E.E. e n.
64/433/C.E.E.   adottate  dal  Consiglio  della  Comunita'  economica
europea  il  26 giugno 1964, e nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e
numero  VI/COM  (65)  def. adottate dalla Commissione della Comunita'
economica europea il 13 maggio 1965.