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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1693

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1969)
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Testo in vigore dal: 27-3-1969
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
  Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963,
n.  1805,  portante  l'ultima  variazione dei limiti minimo e massimo
della   retribuzione  su  cui  i'  calcolato  il  contributo  per  la
previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

                              Decreta:

  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  5  e 6 della legge 27
dicembre  1953,  n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione
lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805, con
effetto  dal  1  gennaio  1965  sono  portati  rispettivamente,  a L.
3.510.000 e a L. 9.867.000 annue.((1))

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                        LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1966
  Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 70. - VILLA
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R.  27  novembre  1968, n. 1469 ha disposto (con l'articolo
unico)  che  "Ai  fini  dell'applicazione  degli articoli 5 e 6 della
legge  27  dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione
lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con
decreto  del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, e'
aumentato,  con  effetto  dal 1 gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue,
restando   fermo  il  limite  massimo  di  cui  allo  stesso  decreto
presidenziale n. 1693".