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LEGGE 9 ottobre 1964, n. 992

Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

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Testo in vigore dal:  12-11-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nel quinquennio corrente tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.
Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE