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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1373

Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con decorrenza dal 1 gennaio 1965.
Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.
Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1.965

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE