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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1373

Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-1-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  professori  di  educazione  musicale e di canto corale ciechi in
servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo
speciale  transitorio  di  cui  all'articolo 20 della legge 28 luglio
1961, n. 831, con decorrenza dal 1 gennaio 1965.
  Gli  aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida
ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianita' di
servizio  di  almeno  tre  anni con qualifica annuale non inferiore a
valente.
  Nell'applicazione  della presente legge il Ministero della pubblica
istruzione  assegnera',  ove  possibile,  posti  di ruolo agli aventi
diritto  nel  Comune  e subordinatamente nella Provincia di residenza
dei medesimi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1.965

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

                                                 Visto,            il
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