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LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1328

Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:
"n. 3.- Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.
A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:
a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.
È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali.
Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;
b) incarico di insegnamento universitario;
c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;
d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;
e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;
f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;
g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;
h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.
B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.
C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:
a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:
per ogni qualifica di "ottimo", punti 1;
per ogni qualifica di "valente", punti 0,50;
per ogni qualifica di "buono", punti 0,25;
b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:
per ogni qualifica di "ottimo", punti 0,66;
per ogni qualifica di "distinto", punti 0,32;
per ogni qualifica di "buono", punti 0,16.
Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.
Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO -FANFANI Visto il Guardasigilli: REALE

(1) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio: per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.