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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1229

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.

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Testo in vigore dal:  18-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue:

Al paragrafo A) è aggiunta la seguente lettera:
"e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi". Il paragrafo B) è abrogato:
Dopo il primo comma del paragrafo D) è aggiunto il seguente:
"Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero".
L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente:
"Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA