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LEGGE 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro la mafia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2011)
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Testo in vigore dal:  6-6-1965 al: 28-9-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.