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LEGGE 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro la mafia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2011)
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Testo in vigore dal: 6-6-1965
al: 28-9-1982
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  presente  legge  si  applica  agli  indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose.