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LEGGE 29 marzo 1965, n. 337

Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni dal lavoro superiori ad un mese.