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LEGGE 23 giugno 1964, n. 433

Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1965)
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Testo in vigore dal:  1-7-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dal 10 ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:
per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;
per il coniuge, lire 894 settimanali per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.
Le misure predette sono elevate con effetto dal 1 aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.