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LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
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Testo in vigore dal:  19-10-1961
La Camera dei deputati ed i Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono così modificati:
"Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attività comunque retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università".