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LEGGE 29 marzo 1965, n. 336

Sistemazione del personale di Scuole d'arte trasformate in Istituti d'arte ed altre norme sugli Istituti di istruzione artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale, direttivo e insegnante di ruolo di Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte è inquadrato, a domanda, dalla data, di trasformazione, nei posti previsti dalla pianta organica dell'Istituto stesso che siano corrispondenti o affini a quelli di cui risulti titolare, con le modalità, che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.