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LEGGE 29 marzo 1965, n. 336

Sistemazione del personale di Scuole d'arte trasformate in Istituti d'arte ed altre norme sugli Istituti di istruzione artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-5-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale,  direttivo  e  insegnante  di ruolo di Scuola d'arte
trasformata  in Istituto d'arte e' inquadrato, a domanda, dalla data,
di   trasformazione,   nei   posti  previsti  dalla  pianta  organica
dell'Istituto  stesso  che  siano corrispondenti o affini a quelli di
cui  risulti  titolare,  con  le modalita', che saranno stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione.