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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. 1644

Concessione di mutui al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-4-1965
al: 9-2-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n.
1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251;
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio 1933, n. 1109, riguardante la
sistemazione  della  gestione mutui al personale delle ferrovie dello
Stato;
  Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 965;
  Visto l'art. 11 del testo unico approvato con decreto presidenziale
5 gennaio 1950, n. 180;
  Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1305;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti per l'aviazione civile,
di concerto con il Ministro per il lavoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato e' autorizzata a
concedere  al  proprio  personale,  con i fondi della gestione mutui,
prestiti  contro cessione del quinto dello stipendio fino alla durata
massima di dieci anni.