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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1314

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato. (030U1314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 marzo 1931, n. 251 (in G.U. 28/03/1931, n. 72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1931)
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Testo in vigore dal:  11-10-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visti i nuovi quadri di classificazione del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per la definitiva sistemazione finanziaria dell'Opera a di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Sato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contributo dell'Amministrazione del 9 per mille degli stipendi, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) ridotto a metà per l'esercizio 1930-1931 in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, cesserà definitivamente a decorrere dal 1° luglio 1931.
Il fondo di garanzia per le cessioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito a norma delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, assumerà dal 1° luglio 1930 la gestione dei mutui al personale, investendo integralmente gli avanzi annui di gestione a cominciare da quelli realizzati nell'esercizio 1929-1930, in graduale sostituzione e fino alla concorrenza dei capitali del fondo pensioni che al 1° luglio 1930 si trovano investiti nei mutui stessi giusta l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641.
Compiuta tale operazione il fondo garanzia cessioni verserà annualmente all'Opera di previdenza tutti i suoi avanzi di gestione.
Resta salva la facoltà di successive variazioni del saggio d'interesse dei mutui, da approvarsi con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, giusta l'art. 48 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi approvato con R. decreto n. 850 del 29 luglio 1914.
A decorrere dall'esercizio 1930-1931 la ritenuta al personale di cui all'art. 5-b della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. 370, elevata alla misura del 14 per mille in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, viene applicata non soltanto allo stipendio, assegni personali e compensi degli ex combattenti, ma anche ad un importo rappresentativo del supplemento di servizio attivo e delle competenze accessorie, che sarà espresso in una percentuale degli stipendi (compresi assegni personali e compensi ex combattenti) variabile secondo i gradi, giusta tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Resta salva l'applicazione dell'art. 17 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, in tutti i casi in cui essa dia luogo ad un imponibile maggiore.
La liquidazione della buonuscita viene effettuata sulla base dell'importo assoggettato come sopra a ritenuta.