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REGIO DECRETO 29 luglio 1914, n. 850

Col quale viene approvato l'annesso regolamento sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (014U0850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1958)
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Testo in vigore dal:  20-9-1914

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335 sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Viste le disposizioni sulla stessa materia, contenute nelle leggi 25 giugno 1909, n. 372, 13 luglio 1910, numero 444 e 19 giugno 1913, n. 641, nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per il tesoro e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

È abrogato il regolamento sulla stessa materia approvato con Nostro decreto n. 922 del 15 dicembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Ciuffelli - Rubini.

Visto, Il guardasigilli: Dari.