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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1314

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato. (030U1314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 marzo 1931, n. 251 (in G.U. 28/03/1931, n. 72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1931)
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Testo in vigore dal:  11-10-1930

Art. 2



Alla gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 1 e alle cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato a garanzia dei mutui ad esso concessi dal fondo predetto o dagli altri istituti autorizzati, sono estese, in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto dalle leggi e dalle norme in vigore per il personale medesimo, le disposizioni della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165.
Le disposizioni dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, dell'art. 2 comma b) e dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, già applicabili ai mutui di cui all'art. 1 del presente decreto in virtù dell'art. 8 della stessa legge 28 dicembre 1922 su citata, sono estese, anche per il personale delle Ferrovie dello Stato, alle cessioni stipulate con gli istituti di credito e di previdenza autorizzati dall'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347.
Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, saranno approvate le norme per l'attuazione delle disposizioni suddette, le quali entreranno quindi in vigore per il personale ferroviario nel quindicesimo giorno della pubblicazione di dette norme, eccettuata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, che avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.