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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 1625

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1966)
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Testo in vigore dal:  18-3-1965 al: 11-1-1967
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, con norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegne mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare e di età non interiore agli anni 17 e non superiore agli anni 35, salvo le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini.
Il concorso è riservato alle donne.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
La nomina a maestra istitutrice può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno dell'anno.
Per la nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.