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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 1625

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1966)
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Testo in vigore dal: 18-3-1965
al: 11-1-1967
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  8  della  legge  10 ottobre 1957, n. 1036, con norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera delle
maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;
  Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  nomina  a  maestra istitutrice negli educandati femminili dello
Stato si consegne mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i
cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti generali prescritti
dalle  disposizioni  vigenti  per l'ammissione ai concorsi a posti di
maestro  elementare  e  di  eta'  non  interiore  agli  anni 17 e non
superiore  agli  anni  35, salvo le deroghe al limite massimo di eta'
previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate categorie di
cittadini.
  Il concorso e' riservato alle donne.
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il titolo di abilitazione
all'insegnamento elementare.
  La nomina a maestra istitutrice puo' essere disposta con effetto da
qualsiasi giorno dell'anno.
  Per  la  nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8,
ultimo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.