stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1359

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-12-1964 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.