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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1359

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-12-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed
affini  che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause
non  imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a
sospendere  il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione
salariale  di  cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
ed  all'articolo  3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, e' dovuta
nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe
ad  essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti
in materia.