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LEGGE 26 febbraio 1964, n. 67

Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

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Testo in vigore dal: 25-3-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  5  per  cento  dei  contributi versati dalle assicurate verra'
devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13".
  Il  primo  comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389,
e' sostituito dal seguente:
  "Entro  3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di eta' e non abbiano
superato  il  64°  anno  di  eta'  possono  costituirsi  una  rendita
vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o da eta', successiva".
  La  presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della
legge 5 marzo 1963, n. 389.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1964

                                SEGNI

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE