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LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1993)
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Testo in vigore dal:  25-3-1964
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Art. 15

((Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età, successiva))
.
((1))

Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno.
Le rendite costituite a norma dei precedenti comuni non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente articolo 10.
Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 febbraio 1964, n. 67, ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389."