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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359

Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.

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Testo in vigore dal:  3-4-1963

Art. 4


Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dalla autorità e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta.
Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943 vennero destinate alle autorità germaniche ed alle provviste belliche del sedicente governo della Repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.