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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359

Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.

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Testo in vigore dal: 3-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di  dar  corso,  con o senza
modifiche,  ai  reintegri  a carico del bilancio dello Stato concessi
dal  sedicente  governo  della  Repubblica  sociale  italiana  per  i
maggiori   costi   di   merci  di  riconosciuta  necessita'  ai  fini
dell'approvvigionamento  del  Paese,  nei  seguenti settori: minerali
ferrosi  e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi
e pelli, prodotti chimici e petroliferi.