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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2194

Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-2-1964 al: 23-7-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti gestori dell'assistenza di malattia per i pensionati, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405, dall'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1177 e dall'art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655;
Ritenuta la necessità di provvedere, per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie, alla determinazione dell'aliquota addizionale alla misura del contributo per l'assicurazione di malattia di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, è determinata nelle seguenti misure:
3,80% per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
2,80% per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
3,80% per l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;
2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
1,15% per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma è pari al 2,80% dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità, di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonché all'1,33% delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50% a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura lorda.