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LEGGE 3 febbraio 1964, n. 3

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme generali


Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire, preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.