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LEGGE 3 febbraio 1964, n. 3

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-2-1964
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Norme generali

  Il  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  e'  eletto a
suffragio  universale  con  voto  diretto,  libero, uguale e segreto,
attribuito a liste di candidati concorrenti.
  L'assegnazione  dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione  proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui in sede regionale.
  Ogni  elettore  dispone  di  un  voto  di  lista  ed ha facolta' di
attribuire,  preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla
presente legge.