stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1963, n. 1855

Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-12-1963 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È approvato, con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società per Azioni, per il riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie CalabroLucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.
Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.