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LEGGE 23 dicembre 1963, n. 1855

Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1963
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  approvato,  con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida
notificato  il 25 settembre 1962 alla Societa' italiana per le strade
ferrate  del Mediterraneo, Societa' per Azioni, per il riscatto delle
ferrovie Calabro-Lucane.
  Il  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
e'  autorizzato  ad  assumere, dalla predetta data, la gestione delle
ferrovie  CalabroLucane  ed  a provvedervi direttamente a mezzo di un
commissario  e  un  vice  commissario,  nominati  dal  Ministro per i
trasporti  e  per  l'aviazione  civile fra i funzionari del Ministero
(Ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.
  Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al
precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai
sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.