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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1966)
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Testo in vigore dal: 16-4-1966
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n.
1566, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo  della
retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza  dei
dirigenti di aziende industriali; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli  5  e  6  della  legge  27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo  della  retribuzione
lorda,  su  cui  va  calcolato  il  contributo  dovuto   all'Istituto
nazionale di previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende  industriali,
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1962
n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L.  8.820.500
annue. ((1)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1963 
 
                                SEGNI 
 
                                                 LEONE - DELLE FAVE - 
                                                                TOGNI 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1963 
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 138. - VILLA 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 6 dicembre 1965, n.  1693  ha  disposto  (con  l'articolo
unico) che "Ai fini dell'applicazione degli  articoli  5  e  6  della
legge 27 dicembre 1953, n. 967,  i  limiti  minimo  e  massimo  della
retribuzione  lorda  su  cui  va  calcolato  il   contributo   dovuto
all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende
industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1963 n. 1805, con effetto dal 1  gennaio  1965  sono  portati
rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue".