stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 81

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-3-1963 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Limite massimo di età


L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:
"Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile.
Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta".