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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 81

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-3-1963
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Limite massimo di eta'

  L'articolo  2  della  legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  limite  massimo  di eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso  alla  carriera  esecutiva  degli  ufficiali  telefonici e'
stabilito  in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in
anni trenta per quelli di sesso maschile.
  Per  l'accesso  alla carriera esecutiva del personale specializzato
delle  stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato
in anni trenta".