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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 78

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1 maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.