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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 78

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1963
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   professori   e  agli  assistenti  universitari,  al  personale
direttivo   e   docente   delle  scuole  ed  istituti  di  istruzione
elementare,  secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al
personale  dipendente  dall'Amministrazione della pubblica istruzione
al  quale,  a  norma  delle  disposizioni  vigenti, sia attribuito il
trattamento  economico  e  di  carriera  stabilito  per  le categorie
anzidette,  e'  attribuito, a decorrere dal 1 maggio 1963, un assegno
temporaneo  nelle  misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale
la   misura   indicata  nella  tabella  stessa  per  il  coefficiente
immediatamente inferiore.