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LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1593

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-12-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari,
per  i  casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1961,
ai  fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e
della  integrazione  di tale rendita previste, rispettivamente, dalla
lettera  b) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 5 della
legge  4  febbraio  1958,  n. 87, la retribuzione annua differenziale
costante  di  cui  all'articolo  6  della legge stessa si attribuisce
considerando  la  retribuzione  al  1  gennaio  1958  ed applicando i
coefficienti  della tabella E unita alla presente legge per i servizi
resi   di   periodi   ammessi   a  riscatto  o  di  servizi  militari
riconosciuti,  in  relazione  a domande presentate anteriormente alla
data di pubblicazione della presente.