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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  21-3-1958

Art. 5



Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'art. 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.
Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600.000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.
In base alle retribuzioni differenziali attribuite all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.