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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  21-3-1958

Art. 4



Il trattamento di quiescenza si determina in base:
a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'art. 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;
c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.
Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera a) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.
Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere a) e b) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile determinato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.
Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere a), b) e c) è comprensivo della tredicesima mensilità.
Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiormente del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.