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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 6

Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/02/1962, n. 38 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-2-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta è prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo.
Il Governo è inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee per la applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonché per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto può derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.